Come già altre volte ribadito (vedere al riguardo "Provvidenze socio-assistenziali per persone invalide civili e loro familiari", domanda del 31.01.07), nel caso di minorenni riconosciuti invalidi civili, sono previste 2 provvidenze: l'indennità di frequenza e l'indennità di accompagnamento, ed il riconoscimento dell'una esclude l'altra.
L'indennità di frequenza (L. 289/1990) viene erogata a favore di "Minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età", a causa della patologia da cui sono affetti e della gravità delle soggettive condizioni. In pratica, possono ottenere il riconoscimento dell'indennità di frequenza i minori le cui condizioni siano meno gravi di quelle che danno diritto all'indennità di accompagnamento.
La concessione di tale provvidenza è però subordinata alla frequentazione continua o anche periodica, di:
- centri specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione e nel recupero di portatori di handicap;
- oppure di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dall'asilo nido;
- oppure di centri di formazione e addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale.
Se il minore ha già ottenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari da parte della ASL, prima ancora di frequentare la scuola o uno dei centri suddetti, l'erogazione dell'assegno decorre dal mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, ovvero del corso scolastico o di formazione o di addestramento professionale. Se invece già frequenta e i requisiti sanitari vengono riconosciuti successivamente, l'assegno viene corrisposto a partire dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. Al momento del primo pagamento saranno corrisposte in un'unica soluzione tutte le mensilità arretrate, mentre gli assegni successivi saranno erogati su base mensile per tutta la durata del trattamento o della frequenza del corso.
Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (ad esempio se si ritiene che la gravità delle condizioni cliniche del minore rientri, in realtà, nella fattispecie prevista per ottenere il riconoscimento all'erogazione dell'indennità di accompagnamento) - è possibile presentare ricorso, entro sei mesi dalla notifica del verbale, davanti al giudice ordinario con l'assistenza di un legale. Dal primo gennaio 2005, infatti, non è più ammesso il ricorso amministrativo.
La concessione dell'indennità di accompagnamento, diversamente dall'indennità di frequenza, non è subordinata ad alcuna frequentazione.