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31 Gennaio 2007

Provvidenze socio-assistenziali per persone invalide civili e loro familiari

Autore: Luca
Argomenti:
Domanda

Il mio nipotino Matteo, due anni e mezzo (figliuolo di mia sorella), è affetto da fibrosi cistica.

Avrei bisogno di alcune informazioni riguardo a:

– la possibilità di ottenere indennità e/o altre forme di assistenza, considerando il fatto che la madre (invalida al 75%) e il padre non lavorano;

– la possibilità che io, impiegato presso l’esercito italiano a Roma come soldato, possa chiedere l’avvicinamento ai sensi della legge 104/92 (… il genitore o il familiare lavoratore che assiste con continuità un parente o affine entro il terzo grado portatore di handicap in situazione di gravità ha diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso). Non riesco a capire se io rispetto al figlio di mia sorella sono un parente o affine entro il terzo grado.

Ringraziandovi per la generosa collaborazione, porgo distinti saluti

Risposta

In base al proprio stato di salute, si può avere diritto ad aiuti che possono essere di tipo economico o meno.

Le provvidenze economiche variano a seconda della natura e della gravità delle minorazioni, è pertanto necessario innanzitutto accertare tale grado di invalidità civile, definito in termini percentuali.

L’iter per ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile è analogo sia per i minorenni che per i maggiorenni: occorre presentare domanda all’ASL di riferimento per la propria zona e far sottoporre il bambino o sottoporsi a visita medica. Trascorsi non meno di 60 giorni dalla visita, si entra in possesso del verbale d’invalidità. Secondo la gravità e la natura della patologia, il verbale indicherà quali dei benefici discendono dallo stato di salute. I benefici connessi al riconoscimento della invalidità civile, vanno inoltre differenziati in ordine all’età considerata.

Tali prestazioni – ad esclusione dell’indennità di accompagnamento – sono tuttavia vincolate al reddito personale annuo, che deve essere inferiore a 4.171,44 euro, nel caso di percentuale d’invalidità compresa tra il 74% e il 99% (riferito all’anno 2006), ed inferiore a 13.973,26 euro nel caso sia riconosciuta una percentuale del 100%. Al di sotto dell’invalidità del 74% non sono previsti benefici economici, ma altre forme di assistenza e agevolazioni.

Nel caso di invalidi civili minorenni sono previste due possibili provvidenze, che non possono essere concesse contemporaneamente, in quanto il riconoscimento dell’una esclude il riconoscimento dell’altra.

Esse sono:

indennità di frequenza [minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età] se il bambino frequenta un centro di riabilitazione pubblico o privato purché convenzionato e/o una scuola pubblica o privata, a partire dal nido, in maniera continuativa o anche periodica

indennità di accompagnamento [invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o impossibilitato a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore]

La persona affetta da una patologia invalidante, può inoltre essere riconosciuta come soggetto portatore di handicap e può godere di alcuni benefici previsti dalla apposita legge quadro 104/92 sull’handicap.

Secondo le disposizioni legislative, è persona handicappatacolui che presenta una minorazione fisica , psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione“. Quando la minorazione è tale da ridurre l’autonomia personale e da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotati di gravità.

La relativa domanda deve essere inoltrata alla ASL di competenza con le stesse modalità valide per la pensione di invalidità civile; la commissione giudicante è in questo caso però integrata da un operatore sociale e da un esperto nel caso da esaminare, in servizio presso la ASL.

Destinatari delle agevolazioni previste, tra le quali il diritto di scegliere – ove sia possibile e compatibilmente con le esigenze di servizio – la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, sono – oltre al “portatore di handicap con connotazione di gravità”, accertato secondo le disposizioni precedenti – anche i genitori e i familiari che assistono, con continuità e in via esclusiva, un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap anche se non convivente.

I gradi di parentela si computano (art. 76 c.c.) conteggiando, per la parentela in linea retta, le generazioni, dal capostipite (escluso) al parente considerato: ad es. la parentela nonno/nipote è di 2° grado, quella madre/figlio di 1° grado, e così via.

In linea collaterale, invece, occorre risalire dalla persona, generazione per generazione, al capostipite comune e quindi ridiscendere alla persona interessata, sempre escludendo dal conteggio il capostipite: ad esempio il grado di parentela tra fratelli è di 2° grado, quello zio/nipote è di 3° grado, quello tra cugini è di 4° grado (questi ultimi sono perciò esclusi dai benefici della legge).

I requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza devono sussistere contemporaneamente.

Per continuità deve intendersi l’effettiva assistenza del soggetto handicappato nelle esigenze quotidiane da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso.

Si ha esclusività, invece, quando il lavoratore, richiedente le agevolazioni previste dalla legge, è l’unico soggetto a prestare assistenza al familiare portatore di handicap.

L’esclusività, pertanto, risulta non sussistente nel caso in cui:

vi è un altro familiare che beneficia di permessi per l’assistenza dello stesso portatore di handicap o

il soggetto portatore di handicap convive con un familiare non lavoratore in grado di assisterlo

Con la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, la legislazione nazionale ha inoltre previsto una serie di ulteriori interventi per le persone disabili, definendo i referenti ed i compiti dei servizi assistenziali per persone con handicap.

I Comuni devono predisporre una rete di servizi integrati per le persone disabili sul proprio territorio, in stretto raccordo con le Aziende sanitarie locali impegnate nel garantire assistenza socio sanitaria, e rispondere in modo completo ai bisogni fisici, mentali e relazionali delle persone e favorire così una reale ed effettiva integrazione.

Tra le diverse opportunità fruibili, in risposta a condizioni di necessità ed emergenza particolare delle persone con handicap o a favore della loro famiglia, sono previsti interventi di supporto specifico, quali aiuti economici a carattere non continuativo o assegnazione di alloggi.

Infine, relativamente alle sole persone affette da FC, si ricorda la legge 23 dicembre 1993, n. 548 ” Disposizioni per la prevenzione e la cura della Fibrosi cistica “- in vigore dal 1° gennaio 1994.

In base alla quale il paziente con CF ha diritto, senza alcun onere di spesa, a tutta l’assistenza sanitaria di cui ha bisogno.

La legge prevede infatti l’obbligo da parte di tutte le Regioni di fornire – gratuitamente – tutto quanto e’ necessario per le cure domiciliari (materiale medico, tecnico e farmaceutico necessario per l’aerosolterapia anche ultrasonica, l’ossigenoterapia, l’antibioticoterapia, la fisiochinesiterapia e la riabilitazione, la terapia nutrizionale enterale e parenterale e quanto altro ritenuto essenziale per la cura e la riabilitazione a domicilio dei malati di fibrosi cistica) – tramite le Aziende Sanitarie Locali di residenza del paziente.

La prescrizione di tutto ciò deve essere fatta dal Centro di Riferimento Regionale che ha in carico il paziente, anche se di regione diversa da quella di residenza, o da Servizi di supporto da esso delegati.

Per avviare le pratiche e per avere maggiori informazioni circa le Leggi e l’approccio iniziale ad esse, è bene richiedere la collaborazione dell’ Assistente Sociale competente in materia, con cui il CRR di appartenenza collabora.

Suggerisco, quindi, di rivolgersi al Centro che segue il piccolo paziente.

Riferimenti normativi:

Legge 30.03.1971, n. 118: “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili”

Legge 11.02.1980, n. 18: “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”

Legge 21.11.1988, n. 508: “Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti”

D.L. 23.11.1988, n. 509: “Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’art.2 c. 1, della legge 26.07.1988, n. 291”

Legge 11.10.1990, n. 289: “Istituzione di una indennità di frequenza per i minori invalidi”

Legge 05.02.1992, n. 104: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”

Legge 21.05.1998, n. 162: “Modifiche alla legge 05.02.1992, n. 104 concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave”

Legge 08.03.2000, n. 53: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta”

Legge 08.11.2000, n. 328: “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato

di interventi e servizi sociali”

D.L. 26.03.2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 08.03.2000 n. 53”

Ass. Sociale Donatella Fogazza Centro Regionale Fibrosi Cistica della Sicilia


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