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29 Maggio 2014

Tutele sanitarie per una persona con FC che intende recarsi temporaneamente in altri Paesi dell’Unione Europea

Autore: Cosimo
Domanda

Quali sono le tutele sanitarie (reperimento farmaci in particolare) per chi vuole fare un’esperienza di vita in Europa? Sono uno studente universitario di 26 anni.

Risposta

Ad oggi, quando un paziente affetto da fibrosi cistica decide di recarsi temporaneamente all’estero, in particolar modo in uno degli stati membri dell’Unione Europea, il consiglio che riceve è quello di partire preparato, portando con sé una scorta di farmaci sufficiente per circa i primi tre mesi e poi, ove possibile, tornare per fare rifornimento oppure, in alternativa, farsi prendere e spedire i farmaci dall’Italia con l’aiuto di un familiare. Oggi questo è il metodo più sicuro, per non rimanere senza farmaci, per non rischiare di creare confusione e per non dover anticipare ingenti somme di denaro acquistandoli in loco (con il rischio poi di non trovare lo stesso farmaco).

Importanti novità sono state però introdotte grazie al Decreto Legislativo n. 38 del 4 marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 21 marzo 2014 ed in vigore a partire dal 5 aprile 2014. Il Decreto Legislativo recepisce la Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera, e la Direttiva di esecuzione 2012/52/UE della Commissione del 20 dicembre 2012, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro. In sintesi, sono questi i principali diritti che spettano ai cittadini dell’Unione Europea:

– ottenere assistenza sanitaria in un altro Paese dell’Unione Europea, scegliere il professionista sanitario a cui rivolgersi e la struttura sanitaria dove curarsi;

– ottenere più facilmente il riconoscimento della ricetta rilasciata dal proprio medico o da un medico di un altro Stato dell’Unione Europea al fine di ricevere un farmaco o dispositivo medico;

– ricevere un rimborso delle spese sostenute per le cure ricevute e i farmaci o dispositivi medici acquistati.

I cittadini possono ottenere informazioni sui loro diritti in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera consultando nel sito www.salute.gov.it l’area dedicata alle “Cure nell’Unione Europea”, che illustra quali sono gli strumenti normativi ad oggi vigenti e le procedure da seguire per ottenere cure all’interno dei Paesi dell’Unione Europea.

Dal 5 aprile è attivo il Punto di Contatto Nazionale sull’assistenza transfrontaliera, che permette al paziente di ottenere informazioni per poter compiere la scelta più adeguata al proprio caso clinico. Compilando un modulo di richiesta di informazioni, il cittadino può rivolgersi direttamente al Punto di Contatto Nazionale chiedendo informazioni su:

– cure rimborsabili;

– termini, condizioni e procedure per la richiesta di autorizzazione preventiva e di rimborso dei costi sostenuti;

– procedure di ricorso, amministrative e giurisdizionali, per risolvere le controversie in caso di rifiuto di autorizzazioni e rimborsi.

PRESCRIZIONI MEDICHE E CONTINUITÀ DELLE CURE

Descrizione
La prescrizione medica rilasciata in un Paese dell’Unione Europea è riconosciuta in tutti gli altri Paesi dell’Unione Europea (art. 11 della Direttiva UE n. 24 del 9 marzo 2011). Tuttavia, per determinate ragioni (tutela della salute umana, dubbi circa l’autenticità, il contenuto o la comprensibilità di una singola prescrizione e ragioni etiche) i medicinali e i dispositivi medici potrebbero non esserti dispensati.

Non sono riconosciute le prescrizioni relative ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale (di cui all’art. 71 par. 2 della Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001, recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 219 del 26 aprile 2006), come ad esempio i medicinali contenenti sostanze classificate come psicotrope o stupefacenti.

Contenuto delle prescrizioni mediche

Per facilitare il riconoscimento della prescrizione in un altro Stato dell’Unione Europea, occorre verificare che la stessa contenga almeno i seguenti dati:

Identificazione del paziente

  • Cognome e nome (scritti per esteso, vale a dire non solo le iniziali)
  • Data di nascita

Autenticazione della ricetta

  • Data di emissione

Identificazione del professionista sanitario che rilascia la prescrizione

  • Cognome e Nome (scritti per esteso, vale a dire non solo le iniziali)
  • Qualifica professionale
  • Dati di contatto diretto (indirizzo di posta elettronica e telefono o fax, questi ultimi entrambi con il prefisso internazionale)
  • Indirizzo professionale (deve contenere il nome dello Stato membro in questione)
  • Firma (forma scritta o digitale in base al mezzo scelto per l’emissione della ricetta)

Identificazione del prodotto prescritto, se applicabile

  • Denominazione generica INN (International Nonproprietary Name), quale definita nell’articolo 1 della Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano
  • Denominazione commerciale se:

    • il prodotto prescritto è un medicinale biologico (quale definito nell’allegato I, parte I, punto 3.2.1.1, lettera b) della Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001), oppure se il professionista sanitario che rilascia la prescrizione lo ritenga necessario per ragioni mediche; in tal caso sulla ricetta devono essere esposti succintamente i motivi che giustificano l’uso della denominazione commerciale.
    • Formulazione farmaceutica (compresse, soluzione, ecc.)
    • Quantità
    • Dosaggio, secondo il disposto dell’articolo 1 della Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001
    • Posologia

      (si può consultare in proposito la Direttiva UE n. 52 del 20 dicembre 2012)

Rimborsi

Se il paziente è iscritto al Servizio Sanitario Nazionale ed ha acquistato nell’Unione Europea un medicinale e/o un dispositivo medico con prescrizione medica, al rientro, potrà richiedere il rimborso alla ASL di appartenenza. Per ottenere il rimborso del costo sostenuto dovrà presentare una apposita domanda alla ASL di appartenenza, allegando la prescrizione medica e la fattura o ricevuta di pagamento, entrambi in originale, entro 60 giorni dalla data di utilizzo della ricetta, mentre la Asl avrà ulteriori 60 giorni dal ricevimento della stessa per corrispondere il rimborso. Si raccomanda di conservare la prescrizione e la ricevuta o fattura di pagamento, che potrebbero essere richieste per ottenere il rimborso.

Dott.ssa Vanessa Cori Assistente Sociale Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus


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