Salve, vorrei sapere se gli adulti con fibrosi cistica, con riconoscimento di invalidità del 100% e art. 3 comma 3 della legge 104/1992, abbiano la possibilità di andare in pensione dopo un tot di anni di contributi ridotto rispetto alle persone sane, seppur con una riduzione della pensione. Chiedo anche, se questo fosse possibile, se tale pensione si andrebbe ad aggiungere a quella di invalidità di 275 euro mensili. È pur vero (per fortuna) che l’aspettativa media di vita dei malati fc è aumentata, ma risulta ancora difficile arrivare a 60 anni (perfino 50), e arrivarci anche in forze e condizioni di salute da godersi la pensione (più che sudata nel nostro caso). O vi è l’opportunità di smettere di lavorare e ottenere sussidi solo quando si è in condizioni di salute ormai già gravi e irreversibili? Grazie per il supporto, spero si sia capito il senso della domanda.
La Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (articolo 80, comma 3), consente ai lavoratori invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74% o assimilabile) di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo.
Inoltre, per gli invalidi al 100%, è previsto il diritto alla pensione di inabilità, che spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni nei confronti dei quali sia stata accertata una inabilità lavorativa totale e permanente e che si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico (per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità). Si tratta di una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei lavoratori, sia italiani che appartenenti ad altri Paesi della UE oppure cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE soggiornanti per lungo periodo, residenti in Italia, per i quali sia stata accertata l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, iscritti all’Inps da almeno 5 anni con almeno 260 contributi settimanali versati (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
La pensione di inabilità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Spetta in misura intera anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento: al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Ulteriore intervento di natura economica è l’Assegno Ordinario di Invalidità (L. 222/84). Si tratta di una prestazione economica, erogata a domanda, ai lavoratori la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità. Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi che sono titolari di un conto assicurativo presso l’Inps. In presenza dei requisiti richiesti, il titolare ha diritto all’integrazione al trattamento minimo, all’assegno per il nucleo familiare o alle quote di maggiorazione per carichi familiari. Le condizioni per accedervi sono: almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda. Alla domanda viene allegato il modulo certificativo (SS3) relativo allo stato di salute compilato da un medico, la documentazione indicata sul modulo e, se necessario, le dichiarazioni reddituali. L’assegno, se riconosciuto, ha validità triennale e può essere confermato (accertando il solo requisito sanitario) altre 2 volte per ulteriori tre anni, su domanda presentata dall’interessato nei 6 mesi che precedono la data di scadenza. Diventa definitivo dopo il terzo riconoscimento. L’assegno ordinario di invalidità, al compimento dell’età pensionabile prevista e in presenza dei requisiti assicurativi e contributivi, viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia; per ottenere la trasformazione in pensione di vecchiaia devono essere perfezionati tutti i requisiti: di assicurazione e di contribuzione, di età, di cessazione del rapporto di lavoro subordinato. L’assegno ordinario di invalidità non è reversibile. Durante il periodo di godimento dell’assegno possono essere versati contributi volontari.