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25 Novembre 2015

L’invalidità totale non preclude la possibilità di inserimento lavorativo

Autore: Mamma di Federica
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Carissimi, sono la mamma di Federica, una ragazza di 19 anni affetta da fibrosi cistica. Vi scrivo da Barcellona in provincia di Messina. Desideravo un vostro parere circa la percentuale di invalidità. Fede è stata riconosciuta invalida civile all’ 80%, ma il mio avvocato ha voluto fare ricorso per avere il 100%. Mi chiedo: se dovessimo vincerlo, questo precluderà il futuro lavorativo della ragazza? Inoltre con l’indennità di accompagnamento (che Fede non ha mai percepito per scelta mia), i ragazzi con fc possono lavorare?
Nell’attesa di una vostra risposta, vi abbraccio con infinita stima.

Risposta

Ancora oggi molti sono dell’idea che una persona gravemente invalida e magari anche titolare del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, quindi incapace di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita, non possa lavorare. La verità è invece che l’invalidità totale (100% o 100% con diritto all’indennità di accompagnamento) non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo e proviamo qui di seguito a vedere perché.

A creare confusione è di sicuro il riferimento normativo che con il riconoscimento di invalidità civile valutava e valuta anche la potenzialità lavorativa della persona; pertanto il verbale di invalidità costituisce, di fatto, anche un’attestazione delle limitate capacità lavorative, tanto che nello stesso verbale, con una percentuale pari al 100%, corrisponde la voce “totale e permanente inabilità lavorativa”.

L’accesso al lavoro è però regolato dalla legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e l’accertamento delle condizioni di disabilità ai fini del collocamento è effettuata secondo i criteri e le modalità definite dal DPCM 13 gennaio 2000: “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell’articolo 1 comma 4 della legge n.68/99”. L’accertamento delle condizioni di disabilità rientra tra le misure per agevolare l’inserimento mirato e la ricerca del posto di lavoro più adatto alla singola persona disabile.
Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

In questa ottica, la dichiarazione di incollocabilità prevista nel vecchio modello utilizzato per il riconoscimento della invalidità civile non ha più ragione di essere. In quest’ottica, anche il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagno non preclude la possibilità di un inserimento lavorativo.

Ad oggi il riconoscimento di invalidità civile è indispensabile per usufruire di benefici di tipo economico e non: un esempio è il diritto alla pensione di inabilità lavorativa per gli invalidi al 100%, che viene rilasciata su richiesta dell’interessato quando questi non si trovi più nella condizione di poter lavorare, abbia una accertata inabilità lavorativa totale (100%) e si trovi in uno stato di bisogno economico.

Nota redazionale. Si ricorda l’importanza di favorire in ogni modo l’inserimento lavorativo di una persona con fibrosi cistica, cercando una attività adeguata al suo stato di salute e agli impegni di cura che la malattia comporta nel singolo caso e nel determinato momento.

Dott.ssa Vanessa Cori, Assistente Sociale (Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus)


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