Buongiorno, sono la mamma di un bambino con FC di 12 anni con insufficienza pancreatica dalla nascita. Nel compilare la richiesta per l’assegno unico per figli a carico erogato dall’INPS, mi son trovata a dover indicare la percentuale di invalidità. Andando a riesumare la definizione della commissione medica rilasciata 12 anni fa trovo “portatore di handicap in situazione di gravità”, ma non indica una percentuale. È corretto indicare 100%? Ringrazio anticipatamente.
È necessario fare subito due precisazioni: non è il verbale di handicap a riportare la percentuale di invalidità, bensì quello di invalidità civile; inoltre, a essere presa in considerazione per l’Assegno Unico non è l’espressione della condizione di gravità data dall’art. 3 comma 3 del verbale di handicap ma, come vedremo più avanti, la condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza presente nel DPCM n.159 del 2013.
Prima del compimento del diciottesimo anno di vita del richiedente, nel verbale di invalidità civile la percentuale non è espressa se non su richiesta dall’interessato dopo i 16 anni compiuti al fine dell’iscrizione nelle liste di collocamento presso i Centri per l’Impiego, quando sopraggiunge “l’età lavorativa”. Infatti nei minori (come anche nei soggetti ultra sessantacinquenni) il riconoscimento dell’invalidità civile non si basa sulla riduzione della capacità lavorativa (in quanto queste persone generalmente non lavorano), ma sulla persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (per i minori è riconosciuta un’indennità economica denominata indennità di frequenza – L.289/90) oppure se abbisognano di una assistenza continua perché non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (è riconosciuta una indennità economica denominata indennità di accompagnamento – L.508/88- L.18/80).
Nella domanda dell’Assegno Unico, specificatamente per le famiglie in cui è presente un figlio con disabilità (famiglie per le quali sono previste delle condizioni di maggiorazione dell’assegno), l’importo è calcolato sulla base del grado di disabilità e per questo si fa riferimento alla classificazione della disabilità riportata nell’allegato 3 del DPCM159 del 2013. La definizione della condizione di disabilità (ai fini ISEE) è distinta in disabilità media, disabilità grave e di non autosufficienza (art.1, comma 1, lett. L; articolo 6, comma 3, lett. B; articolo 10, comma 7, lett. C).
Sulla base di questa classificazione possiamo quindi dire che:
il minore affetto da fibrosi cistica, riconosciuto invalido civile in quanto “minore invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.18/80) – indennità di accompagnamento” è così inquadrato ai fini della concessione dell’Assegno Unico come disabile non autosufficiente.
il minore affetto da fibrosi cistica che invece è ancora in possesso del riconoscimento di invalido civile in quanto “minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L.118/71 – L.289/90) – indennità di frequenza”, è inquadrato ai fini della concessione dell’Assegno Unico come disabilità media; è da verificare se nella valutazione della commissione (nel verbale di invalidità) ci sia anche la specifica “ricorrono le condizioni di cui alla L.449/1997, art.8 o della L.388/2000, art.30 (indennità di frequenza con benefici fiscali), in questo caso l’inquadramento ai fini della concessione dell’Assegno Unico ricade nella disabilità grave.