Buongiorno. Ieri, rileggendo la relazione della Commissione Medica di Rieti per l’invalidità civile, avvenuta il 16/04/2016, mi sono accorta che al bambino, nato il 15 novembre 2015 è stata riconfermata la invalidità civile con accompagno. C’è scritto: “Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3,co 3, Legge 5/2/1992 n. 104”. Scrivono inoltre: “Considerata la giovane età del soggetto, l’eventuale progresso della ricerca scientifica ed eventuali ripercussioni sulla vita lavorativa e sociale (inidoneità alla guida) si evita di applicare il DM 02 08 2007. Revisione NO”. Che cosa vuole dire ciò? Vorrei un vostro parere, considerato che questo DM gli spetta, ma perché hanno scritto così? E cosa c’entra adesso l’inidoneità alla guida? Sono rimasta letteralmente basita a rileggere ciò. Non avevo dato molta importanza: avevano confermato l’accompagno e non ho dato peso al resto. Vorrei per cortesia un chiarimento da Voi, sempre così cortesi ed esaustivi. Il bambino sta abbastanza bene e viene seguito (permettetemi questa parola) amorevolmente dai medici del Policlinico di Roma ed esegue giornalmente tutte le terapie che gli vengono assegnate. Grazie.
“È bene precisare subito che invalidità civile e status di portatore d’handicap sono due riconoscimenti differenti; è opportuno quindi precisare che il paziente riceve due verbali distinti. Nel caso specifico, non sapendo a quale verbale è stata apposta la dicitura «Considerata la giovane età del soggetto, l’eventuale progresso della ricerca scientifica ed eventuali ripercussioni sulla vita lavorativa e sociale (inidoneità alla guida) si evita di applicare il DM 02 08 2007. Revisione NO», partiamo dapprima dalla comprensione di cosa è stato riconosciuto al bambino.
Diciamo subito che al minore è stato riconosciuto quanto previsto dalla norma vigente, anche in linea con quanto indicato nel Contributo Tecnico Scientifico per l’accertamento degli stati invalidanti in Fibrosi Cistica emanato dall’Inps nel 2015 in collaborazione con LIFC Onlus, ovvero una «invalidità civile in quanto minore con l’attribuzione del diritto all’indennità di accompagnamento» e lo stato di «Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art.3,co 3, Legge 5/2/1992 n. 104».
Se ci fermassimo qui, questi verbali sarebbero perfetti anche se, per esserlo veramente, dovrebbero contenere anche l’applicazione del DM 2007; ricordiamo infatti che la fibrosi cistica è una patologia stabilizzata e ingravescente e, anche in presenza della titolarità dell’indennità di accompagnamento, il DM andrebbe applicato (argomento già paragrafato per chiarezza anche nel Contributo Tecnico Scientifico di cui sopra).
La frase aggiunta dalla Commissione sembrerebbe invece voler andare quasi a giustificare questa NON applicazione della norma; ricordiamo, infatti, che applicare il DM 2 agosto 2007 significherebbe escludere, oltre che dalla revisione programmata già esclusa dall’altra voce (revisione NO) anche l’eventuale visita di verifica a campione.
Considerando che questa aggiunta nulla cambia o toglie allo status o ai benefici riconosciuti a questo piccolo paziente e che l’annotazione è assolutamente irrilevante nell’immediato e nel futuro per il minore con disabilità, possiamo solo approfittare per approfondire la questione analizzando le varie parti della dicitura:
– parlare di “giovane età del soggetto e progresso scientifico” non è corretto, in quanto questo varrebbe pressoché per tutte le patologie e renderebbe vano lo stesso decreto;
– parlare di “ripercussioni sulla vita lavorativa” non è corretto in quanto l’applicazione del DM citato non genera alcuno status, non interferisce con l’iscrizione alle liste speciali ex legge 68/1999, non è causa mai di incollocabilità definitiva quest’ultima semmai valutata con altro accertamento;
– parlare di «inidoneità alla guida» non è corretto in quanto questa viene accertata da un’altra Commissione, con altri criteri, con altre modalità e pertanto l’applicazione del DM citato non ha alcuna rilevanza.