Sono un paziente di 28 anni, affetto da asma bronchiale e aspergillosi da Aspergillus fumigatus in fibrosi cistica. La mia condizione è giudicata inguaribile. Ha diritto a pensione di invalidità? Tenendo anche in considerazione che lavoro in un magazzino di produzione legno. Grazie
Ogni individuo che, per menomazioni congenite o acquisite, fisiche o psichiche, abbia subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo, può essere definito invalido civile. In questo senso, un malato di Fibrosi Cistica può essere considerato un invalido civile.
Rientrano nella nozione di invalidità civile tutte le menomazioni di cui una persona può essere portatrice, fatta eccezione per quelle menomazioni che sono state causate dalla guerra, dal lavoro o dal servizio. Il dovere di solidarietà sancito dalla Costituzione, obbliga lo Stato ad assicurare ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale (art. 38). A questo dovere si richiamano tutte le leggi che prevedono i diritti degli invalidi e che costituiscono diritti di cittadinanza.
L’invalidità civile con relativa riduzione della capacità lavorativa è espressa in percentuale ed è determinata in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministero della Salute del 5 febbraio 1992. L’invalido civile, se riconosciuto tale dalla Commissione Medica territoriale della Asl competente per residenza, riceve un verbale-certificato attestante il suo status. Con il riconoscimento di almeno il 74% di punteggio di invalidità, l’interessato assume la qualifica di invalido parziale ed ha diritto ad un assegno mensile di assistenza (in presenza di determinati requisiti di reddito adeguati dall’Istat). Con il riconoscimento dell’invalidità del 100% l’interessato in età compresa tra i 18 ed i 65 anni assume la qualifica di invalido totale ed ha invece diritto, se lavoratore, ad una pensione di inabilità. Agli invalidi civili totali (invalidità del 100%) che si trovino o nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o nell’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di un’assistenza continua, può essere riconosciuta l’indennità di accompagnamento, la quale spetta indipendentemente dall’età e dal reddito. I soggetti beneficiari sono i cittadini italiani residenti sul territorio nazionale, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia nonché i cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno CE per “soggiornanti di lungo periodo” (D. Lgs. N.3 del 2007 che recepisce la Direttiva Comunitaria del 2003).
A differenza dell’invalidità civile, basata sul grado di riduzione della capacità lavorativa, all’individuo può essere riconosciuto lo stato di persona con handicap, regolato dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, che esprime la situazione di colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Non sussiste una stretta correlazione tra la definizione di invalido e quella di handicappato, essendo diversi i presupposti che sono alla base delle due categorie. Un individuo può pertanto essere riconosciuto sia invalido civile che persona con handicap.
Il cittadino disabile ha diritto al collocamento lavorativo disciplinato dalla L.68/99; un obbligo del datore di lavoro è quello di assegnare i compiti lavorativi tenendo conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza (D.Lgs.626/1994, Art 4 , punto 5 lettera c). La legge 68/1999 per i lavoratori disabili assunti tramite il collocamento obbligatorio prevede quanto sopra anche per le aziende che non hanno un medico competente aziendale. Nella commissione vi è un medico del lavoro che di fatto emette un giudizio e indicherà i compiti compatibili con lo stato di salute. Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro, per tramite del medico competente aziendale (Art 17 punto 1 lettera i) previa visita medica e giudizio di idoneità dello stesso, di essere adibito a mansioni compatibili con il proprio stato di salute.
E’ comunque importante verificare quanto previsto dalla contrattazione. Alcuni contratti collettivi prevedono che, superato il periodo di conservazione del posto, il dipendente (riconosciuto idoneo al lavoro ma non allo svolgimento delle mansioni corrispondenti al proprio profilo professionale) possa essere utilizzato in mansioni equivalenti nell’ambito della stessa categoria. Qualora ciò non fosse possibile il lavoratore, con il suo consenso, potrà essere adibito anche a mansioni proprie di profilo professionale corrispondente a categoria inferiore.