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19 Febbraio 2012

Donazione organi

Autore: Nicoletta
Argomenti: Trapianti
Domanda

Buongiorno, volevo sapere cosa bisogna fare nel caso si sia disponibili a donare gli organi per trapianto. Esiste solo l’AIDO o c’è qualcos’altro? Grazie mille!

 

Risposta

Riportiamo di seguito tratti di un documento pubblicato in maniera concisa e corretta con alcune informazioni sulla donazione di organi (1). Tuttavia informazioni dettagliate su questa materia si possono trovare sul sito dell’AIDO (2) che rimane l’organizzazione nazionale meglio attrezzata e informata per favorire la donazione di organi.

La normativa sui trapianti

La normativa sui trapianti è dedicata a 3 diversi aspetti. 1.L’accertamento di morte;

2.La formulazione della manifestazione di volontà alla donazione; 3.L’organizzazione del sistema trapianti;

L’accertamento di morte è regolamentato attraverso la legge 578/93 e dal DM 582/94, la cui applicazione ha consentito di precisare in modo chiaro e definitivo le procedure per accertare la morte che, in ogni caso, sono state rese obbligatorie indipendentemente dalla possibilità di effettuare prelievi di organi e tessuti.

La manifestazione di volontà è regolamentata dai primi 5 articoli della legge 91/99 che prevedono:

· l’informazione dei cittadini sulle tematiche della donazione e del trapianto.

· La manifestazione della volontà in una prima fase attraverso un meccanismo di consenso esplicito (i cittadini sono chiamati ad esprimere un sì o un no) e in una fase successiva attraverso il silenzio-assenso (si considera donatore chi non ha espresso il proprio no dopo che tutti i cittadini sono stati singolarmente informati)

L’organizzazione del sistema trapianti è regolamentata dai 23 successivi articoli della legge 91/99 attraverso:

· un centro nazionale, centri interregionali e centri regionali, che presiedono l’insieme delle attività e, in particolare, la gestione delle liste di attesa e l’ assegnazione degli organi,

· la definizione di una nuova funzione sanitaria (il coordinamento ai prelievi) dedicata all’incremento delle attività di donazione ed ai rapporti con i familiari dei donatori

· la verifica della idoneità degli organi e dei tessuti prelevati

· la realizzazione di un sistema informatico nazionale dedicato a tutte le attività collegate con il trapianto

· la definizione di regole e di metodologie condivise ed attuate da tutto il sistema trapianti in modo chiaro e trasparente.

Come si esprime la volontà di donare?

Vengono previste due modalità per esprimere la volontà:

a) attraverso la dichiarazione scritta che il cittadino porta con se con i propri documenti;

b) Attraverso la registrazione della volontà (positiva o negativa) effettuata presso le USL o i medici di famiglia).

Con questa iniziativa si da la possibilità (non l’obbligo) di esprimere la propria volontà. Il sistema scelto in via transitoria non è il silenzio-assenso ma il consenso o dissenso esplicito (come previsto dall’art.23 della legge n.91 del 1 aprile 1999). Se un cittadino non si esprime, è previsto dalla legge la possibilità per i familiari (la legge indica quali: coniuge, convivente more-uxorio, figli, genitori) di opporsi al prelievo. In ogni caso il prelievo non ha luogo se viene presentata una dichiarazione del potenziale donatore, contraria alla donazione, successiva alla precedente dichiarazione positiva.Qualunque nota scritta che riporti: cognome e nome, data di nascita, codice fiscale (non obbligatorio), dichiarazione di volontà, data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione di volontà. Dal mese di luglio ogni cittadino può registrare la propria volontà anche alla USL, in questo caso i suoi dati vengono inseriti in un archivio situato presso il Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri Interregionali.

In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte ai sensi della legge n.578 del 29 dicembre 1993 e del decreto del Ministero della Sanità n.582 del 22 agosto 1994, i medici rianimatori verificano se il soggetto ha con se la dichiarazione o ha registrato la propria volontà nel registro informatico.

Possono verificarsi solo tre casi:

1) il soggetto ha espresso in vita la volontà positiva alla donazione: in questo caso i familiari non possono opporsi.

2) il soggetto ha espresso volontà negativa alla donazione: in questo caso non c’è prelievo d’organi.

3) il soggetto non si è espresso: in questo caso il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono. In ogni momento si può cambiare idea con una nuova dichiarazione.

1. La Donazione degli Organi www.portoazzurrosoccorso.it/donazione_organi.htm
2. Sito AIDO www.aido.it

 

G.M.


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