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10 Settembre 2021

L’accesso ai benefici fiscali per l’acquisto di un computer per persone con FC deve essere valutato caso per caso

Autore: Matilde
Argomenti: Normative
Domanda

Buongiorno, vi scrivo per chiedervi gentilmente di fare chiarezza riguardo l’applicazione dell’IVA agevolata sull’acquisto di computer per i soggetti con fibrosi cistica.

Ho letto la normativa, che è rivolta a coloro che presentano “menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva e del linguaggio” e inoltre, gli strumenti acquistati devono avere “l’obiettivo di facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura”.

Avendo un’invalidità che non compromette le capacità indicate, ma che inevitabilmente causa danni permanenti e rende lo strumento informatico necessario in questo periodo storico particolare, (essendo un soggetto fragile sono costretta a seguire al momento le lezioni universitarie online, anche nel caso di rientro in presenza) posso usufruirne ugualmente? Vi ringrazio per il vostro costante supporto.

Risposta

In questi anni, tra le domande più ricorrenti poste da persone con FC e loro familiari, troviamo quelle relative ai diritti di acquisto, con benefici fiscali, di automobili, computer, cellulari, tablet, ovvero quegli strumenti o mezzi di ausilio che possono essere di aiuto ai cittadini disabili nel quotidiano.

L’argomento, quindi, desta sempre molto interesse perché ovviamente consente, ove previsto, di effettuare alcuni acquisti pagando un’aliquota IVA agevolata al 4% (anziché quella ordinaria del 22%) e/o avere una detrazione Irpef del 19%.

Se alla base di queste agevolazioni vi è l’attenzione da parte dello Stato alle persone con disabilità e ai loro familiari con l’intento di facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori di handicap (di cui all’articolo 3 comma 3 legge n.104/92), non sempre il risultato è facilmente raggiungibile e comunque, non di così scontato esito.

Iniziamo con il dire che, per poter accedere a entrambi i benefici, il requisito principale richiesto è il possesso del riconoscimento dello status di portatore d’handicap (art.3 com.3 L.104/92). Ma non è l’unico: è anche necessario rientrare tra le categorie indicate, ovvero “persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità: facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente, l’accesso all’informazione e alla cultura o/e assistere la riabilitazione”. Infine, è necessario che ci sia correlazione tra la patologia di cui si è affetti e lo strumento che si acquista, il cosiddetto collegamento funzionale tra strumento e patologia.

Quindi, in base alla patologia di cui si è affetti è necessario presentare la documentazione corretta, che in passato è sempre stata rilasciata dalle strutture sanitarie (medico specialista dell’Azienda Sanitaria) ma che dal 2012 è stata sostituita (D.L.n.5 del 9.02.2012) con il “certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dalla Asl competente” o, in alternativa, dal “verbale della Commissione Medica Integrata”, con il fine di semplificare la procedura di accesso al beneficio fiscale (procedura nata dalla cosiddetta legge sulle semplificazioni); in particolare, da quest’ultimo verbale, dovrebbe espressamente emergere che l’interessato è in possesso o meno dei requisiti sanitari necessari per richiedere queste agevolazioni fiscali (art.4 del D.L.n.5 del 9.02.2012 [1] e succ. modifiche [2]).

A modificare ulteriormente questa procedura, da ultimo, è bene approfondire il recente Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) del 7 aprile 2021 (pubblicato in G.U. il 4/05/21) nel quale, a modifica del decreto del MEF del 1998, si evidenzia che “Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell’acquisto, producono copia del certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata [all’art.1, comma 1, lettera a]”. 

E ancora, specifica che “I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall’art. 29 -bis , comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all’atto dell’acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l’accesso al beneficio fiscale [art.1 comma 1 lettera b]).”

Quindi, è chiaro che se da queste certificazioni (certificato attestante l’invalidità funzionale permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dal verbale della commissione medica integrata) non dovesse risultare il collegamento funzionale tra la menomazione permanente e il sussidio tecnico e informatico, è il medico curante, su richiesta, colui che è chiamato a rilasciare copia della certificazione richiesta per l’accesso al beneficio fiscale.

Parlando di medico curante quindi, le persone con fibrosi cistica che principalmente vorrebbero utilizzare l’agevolazione per acquistare computer, tablet e cellulari con la motivazione principale dell’utilità dello strumento nella gestione del quotidiano scolastico o lavorativo, potrebbero richiedere ai Centri di Cura tale attestazione, ma la domanda è: i Centri possono rilasciarla? E le persone con fibrosi cistica ne hanno diritto?

Essendo indicato nella normativa di riferimento “medico curante”, i Centri di Cura potrebbero rilasciare questa certificazione, ma è sempre importante non dimenticare i requisiti richiesti per accedere al beneficio, già indicati all’inizio del nostro articolo, ovvero “persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio”. 

Purtroppo sappiamo bene che nei verbali delle persone con FC è quasi sempre presente la dicitura “l’interessato non possiede alcun requisito di cui all’art.4 del D.L.n.5 del 9.02.2012”, escludendoli di fatto sia dai benefici nel settore auto (contrassegno invalidi, acquisto dei veicoli con iva agevolata al 4% e detrazione Irpef al 19%) che, con l’aggiornamento normativo del 2020 [1], anche dall’acquisto di sussidi tecnici e informatici.

Se anche il medico curante decidesse, valutando soggettivamente situazioni particolarmente gravi, di rilasciare il certificato, si assumerebbe una responsabilità (oggettiva) di riconoscere o meno una correlazione funzionale tra il sussidio tecnico-informatico desiderato e la disabilità del richiedente che, in un momento di verifica da parte della Agenzia delle Entrate, potrebbe portare a notevoli contestazioni sia alle persone con disabilità che ai medici curanti stessi. 

Partendo quindi dal presupposto che tale beneficio per legge non è direttamente e automaticamente riconducibile alla diagnosi di fibrosi cistica, possiamo segnalare che in alcune situazioni caratterizzate da particolare gravità e condizioni specifiche, tale certificazione è stata rilasciata.

Si rimanda quindi a valutazioni caso per caso presso il Centro FC di riferimento.

Segnaliamo che l’Agenzia delle Entrate già a Maggio 2021 aveva aggiornato su questo argomento le sue Linee Guida, recependo il Decreto del MEF (qui il link).

  1. art.4 D.L. n.5 del 9.02.2012, 
  2. art. 29bis com.1 Decreto-Legge n.76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n.120 dell’11 settembre 2020 art.1 com.1

 

Dott.ssa Vanessa Cori – Assistente Sociale Lega Italiana Fibrosi Cistica


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