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5 Marzo 2013

Assenze dal posto di lavoro per genitori con figli FC oltre i 3 anni

Autore: Francesco
Domanda

Mi è stata posta questa domanda da una mamma: “Chiedo ai genitori con figli che hanno superato i tre anni come fanno con il discorso assenze dal posto di lavoro quando il figlio si ammala e sta a casa molti giorni, più di 5 giorni consecutivi? Cosa chiedete oltre la malattia per il figlio, visto che in un anno non si può superare un certo numero di giorni di malattia?” Esistono gruppi di sostegno volontario?

Risposta

Per ogni minore con handicap grave, art.3 comma 3 L. 104/92 riconosciuto dall’apposita commissione medica della Asl, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di tre anni (compresi i congedi parentali di cui hanno diritto la generalità dei lavoratori). La retribuzione è al 30% fino al terzo anno di vita del bambino. Successivamente si mantiene la medesima retribuzione solo se non si superano determinate soglie reddituali. Il congedo parentale (che spetta ai soli genitori) può essere cumulato – in giorni diversi – con il congedo biennale retribuito. Se si sceglie di non fruire di questa opportunità è possibile usufruire di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. L’articolo 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 ha ammesso la possibilità di fruire, alternativamente alle due agevolazioni precedenti, anche dei tre giorni di permesso mensile previsti per gli altri beneficiari. I genitori possono fruire, alternativamente fra loro, dei permessi. Inoltre, la stessa norma, ha ammesso alla fruizione dei tre giorni di permesso mensile anche i parenti e gli affini del minore di tre anni in situazione di disabilità grave. Il prolungamento del congedo parentale decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente. Non apportando modifiche al comma 1 dell’art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001, ne deriva che i genitori del disabile in situazione di gravità, in alternativa a tale beneficio, continuano a poter fruire dei riposi orari retribuiti fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Alla luce del vigente disposto normativo, pertanto:

– i genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero delle ore di riposo giornaliere, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

– i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso, ovvero del prolungamento del congedo parentale;

– i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile.

I giorni fruiti, fino all’ottavo anno di età del bambino, a titolo di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale non possono superare in totale i tre anni. I periodi di assenza per congedo parentale (ordinario e prolungato), le due ore di permesso giornaliero retribuito vengono calcolati ai fini dell’anzianità di servizio ma restano esclusi ai fini del calcolo delle ferie.

Il prolungamento del congedo parentale era già previsto dall’articolo 33 del Decreto Legislativo 151/2001 ma è stato oggetto di modifica e precisazione con il Decreto legislativo n. 119/2011 che ha chiarito che quando si parla di tre anni ci si riferisce alla durata del prolungamento e che tale può essere fruito fino agli otto anni di vita del bambino. Le circolari INPS n. 32/2011 e del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012 concordano nel riconoscere la possibilità, fruibile alternativamente dai genitori del disabile in situazione di gravità, di beneficiare del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di normale congedo parentale, di tre anni da godere entro il compimento dell’ottavo anno di vita dello stesso”.

L’ultima parte della domanda allude alla possibilità di supporto da parte di gruppi di volontariato. Questi esistono, ma la disponibilità che essi possono avere in merito al problema sollevato andrebbe cercata presso l’Associazione regionale FC della Lega Italiana FC della regione in cui si risiede: i contatti si possono trovare al link http://fibrosicistica.it/associazioni/associazioni-regionali/ (ndr).

Vanessa Cori, Assistente Sociale, Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus


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