Sono un paziente con fibrosi cistica e vorrei sottoporre un quesito di natura fiscale:
– sono stato riconosciuto disabile in stato di gravità legge (104 art 3 comma 3);
– invalido con totale e permanente inabilità lavorativa: 100% (art.2 e 12 L 118/71);
– invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992).
Con riferimento a questa ultima condizione, avrei diritto alle agevolazioni fiscali per l’acquisto dell’autovettura, secondo le indicazioni dell’agenzia delle entrate a condizione che “il veicolo venga adattato alla minorazione di tipo motorio di cui egli (anche se trasportato) è affetto”.
Non avendo alcuna necessità di adattamento del veicolo legata a una minorazione fisica, ma solo una ridotta capacita motoria legata a problemi respiratori, quale tipo di adattamento può essere eseguito alla vettura per soddisfare le richieste dell’Agenzia delle Entrate?
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.
Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore auto, come l’acquisto di un’autovettura con Iva agevolata al 4% o l’esenzione dal pagamento del bollo, ma anche per il rilascio del contrassegno disabili (anche se per quest’ultimo, trattandosi di una concessione comunale, possono essere previste deroghe da parte del Sindaco) riguarda solo specifiche categorie di disabili che, sulla base del riconoscimento dello stato di handicap ai sensi dell’art 3 comma 3 della Legge n. 104 del ‘92, possono goderne in quanto affette da specifiche menomazioni. La persona affetta da fibrosi cistica, a seguito di domanda presentata all’Inps, è riconosciuta dalle competenti Commissioni Medico Legali “portatore di handicap in forma di gravità”, pertanto potrebbe rientrare nella concessione dell’agevolazione. Purtroppo non sempre è così, è bene quindi chiarire alcuni aspetti che non devono essere sottovalutati, per non incorrere in false dichiarazioni e possibili sanzioni a seguito di accertamenti.
L’elenco dei beneficiari indicato dall’Agenzia delle Entrate prevede la concessione dell’agevolazione solo ad alcune categorie di disabili:
1. non vedenti e sordi;
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione (o affetti da pluriamputazioni);
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Non è quindi la sola diagnosi di fibrosi cistica a concedere il diritto, ma il riconoscimento dello stato di disabilità che la patologia da cui si è colpiti porta alla persona.
Analizzando l’attuale elenco, possiamo ritenere che i malati di fibrosi cistica possano beneficiare del diritto qualora rientrino nelle categorie di cui ai punti 3 e 4. È comunque necessario un accurato approfondimento per non sbagliare.
Per quanto riguarda i disabili di cui al punto 3, vi rientrano coloro ai quali è stato riconosciuto l’handicap in connotazione di gravità derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione; questa specifica dicitura deve essere espressamente indicata nel verbale di riconoscimento dell’handicap, come previsto dalla normativa recente (art.4 del decreto legge n.5/2012). Trattandosi di valutazione della limitazione della deambulazione, comunemente correlata all’apparato locomotore (apparato che in fibrosi cistica non è quasi mai colpito se non, ad esempio, in stati avanzati della malattia o per effetto di ossigeno terapia), nel caso della fibrosi cistica raramente questa dicitura è inserita nei verbali rilasciati ai richiedenti, negando di fatto il diritto alle agevolazioni. Sappiamo però che in fibrosi cistica la deambulazione è sì limitata, ma non necessariamente per cause correlate all’apparato locomotore, bensì ad affaticamento e difficoltà respiratorie, a necessità di evitare lunghi tragitti a piedi, soprattutto in condizioni atmosferiche non idonee (climi troppo caldi o troppo freddi che possono causare disidratazione o malattie infettive acute polmonari), a necessità di frequenti accessi ai centri di cura spesso distanti da casa o dai parcheggi, all’impossibilità all’uso dei mezzi pubblici per l’alto rischio di infezioni a causa dell’affollamento, alla necessità di usare ossigeno liquido e così via. Per far comprendere alla Commissione esaminatrice tutto quanto fin qui esposto, e far sì che tale dicitura possa essere inserita nei verbali delle competenti Commissioni Mediche, sarebbe opportuno che nella documentazione clinica rilasciata al malato emergesse chiaramente l’aspetto dell’incidenza della limitazione della capacità di deambulare a causa della patologia. Essendo la stessa dicitura prevista anche per il rilascio da parte del comune di residenza del contrassegno disabili, anche per questo è necessario presentare una domanda adeguatamente motivata all’ufficio competente, con certificazione medica specifica ed esaustiva che, in virtù della patologia di cui si è affetti, garantisca al richiedente di poter utilizzare sempre la propria autovettura; sarà l’ufficio addetto che dovrà valutare la richiesta.
I disabili indicati al punto 4, invece, sono coloro che presentano nei verbali rilasciati dalla Commissione Medica competente (sia per l’handicap che per l’invalidità civile) la dicitura invalido con ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affette da grave limitazione della capacità di deambulazione”; per questi, il diritto a tutte le agevolazioni fiscali è condizionato all’adattamento del veicolo. Solo nel caso si tratti di un minore riconosciuto portatore di handicap in connotazione di gravità e soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, egli potrà usufruire dell’agevolazione anche senza adattamento del veicolo (circolare Agenzia delle Entrate n.11/2014). Non comportando la fibrosi cistica alcuna menomazione fisica che necessiti di adattare il veicolo alla guida (come la pedana sollevatrice, il braccio sollevatore, lo sportello scorrevole, ecc…), questa dicitura non è sufficiente per consentire l’accesso al diritto all’agevolazione, a meno che non parliamo di minorenni, e quindi di acquisto da parte del familiare (genitore). L’unico adattamento che potrebbe essere giustificato nel caso della fibrosi cistica, a condizione che il richiedente sia titolare di patente speciale, è il cambio automatico di serie (oramai in largo uso anche in Italia), ma è necessario che tale adattamento sia indicato espressamente nel verbale della Commissione Medica competente per l’accertamento dell’idoneità alla guida.
Per riassumere, ricordiamo quindi che nel caso di diagnosi di fibrosi cistica non basta essere in possesso del verbale di accertamento dello stato di handicap riconosciuto in forma di gravità (art. 3 comma 3), ma è necessario che nel verbale sia indicata espressamente, come previsto dall’art.4 del D.L. 5/12, anche “l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”. Questo per semplificare la documentazione da produrre e attestare in modo chiaro ed immediato chi ha e chi non ha diritto all’agevolazione.