Sei in Home . Informati . Domande e Risposte . Agevolazioni fiscali a persone con FC per auto e presidi informatici

19 Febbraio 2012

Agevolazioni fiscali a persone con FC per auto e presidi informatici

Autore: Alberto
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

I genitori di un minorenne affetto da fibrosi cistica hanno diritto alle agevolazioni fiscali che riguardano l’auto (IVA 4%, esenzione dal bollo auto)? Hanno diritto alle agevolazioni per l’acquisto di presidi informatici? Di quali altri diritti/agevolazioni possono usufruire? Esiste una pubblicazione in cui siano elencate tutte le agevolazioni o detrazioni a cui ha diritto un malato di fc (nello specifico caso di malattia fc, perche’ la lettura della normativa inps lascia il dubbio su cosa ci spetti e cosa non ci spetti) con legge 104 con e senza situazione di gravità? Su questi temi c’è tanta confusione e disinformazione, alimentata anche dalla disomogenea applicazione delle normative ). Grazie

 

Risposta

Per quanto riguarda l’automobile e il diritto o meno per un malato di fibrosi cistica o un suo familiare di acquistare l’autovettura usufruendo dell’agevolazione fiscale dell’Iva al 4% (grazie al riconoscimento dell’handicap grave con legge 104/92 – art.3 comma 3), questa è rivolta a quattro specifiche categorie di disabili:

1) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie

2) Disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione

3) Disabilità mentale o psichica

4) Disabilità per cecità o sordomutismo

Come si può anche vedere nel dettaglio alla pag. 4 della Guida alle Agevolazioni Fiscali per i Disabili, pubblicata dall’Ufficio delle Entrate (Agevolazioni fiscali disabili, in “Documenti informativi” del sito), in queste non è previsto il malato di FC né sono previste le sue sintomatologie principali. È però ovvio che qualora il malato FC presentasse altre forme di invalidità (per esempio disturbo psichico o motorio), potrebbe accedere alle agevolazioni di cui parliamo, presentando la documentazione medico-sanitaria che lo confermi. Molte concessionarie, nel passato, hanno concesso l’acquisto con l’Iva agevolata anche a chi presentava patologie non prettamente attinenti, prendendosi tale responsabilità (forse oggi, anche considerati i maggiori controlli, la stessa concessionaria è più attenta).

Per quanto concerne l’esenzione dalla tassa automobilistica – bollo auto – anche qui il malato FC non ne ha diritto, a meno che, oltre alla FC, o a causa della stessa, non rientri nelle quattro categorie di cui abbiamo detto sopra (vedere sul sito in “Documenti informativi” la tabella Esenzioni fiscali auto disabili).

Per i presidi tecnici ed informatici la valutazione è differente in quanto, oltre alle categorie specifiche, persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio (quindi i malati FC non vi rientrerebbero) i beneficiari possono essere coloro che devono conseguire una delle seguenti finalità:

a) facilitare:

· la comunicazione interpersonale

· l’elaborazione scritta o grafica

· il controllo dell’ambiente

· l’accesso all’informazione e alla cultura

b) assistere la riabilitazione.

Ipotizziamo qui il bambino che, non potendo frequentare la scuola per lunghi e ripetuti periodi durante l’anno scolastico a causa di terapie domiciliari o ospedalizzazioni brevi, potrebbe aver bisogno ad esempio di un computer, o di materiale audiovisivo finalizzato allo studio, alla comunicazione, alla riabilitazione.

Per quanto concerne l’agevolazione in sé, questa è concessa sulla base del riconoscimento dello status di persona con handicap (L. 104/92) che, all’art. 3, specifica il soggetto avente diritto: al comma 1 la descrizione di chi è considerata persona handicappata, al comma 2 quella che ha diritto alle prestazioni in relazione alla natura ed alla consistenza della minorazione, al comma 3 specifica la gravità ovvero la necessità di un’assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale e relazionale.

Per alcune agevolazioni è richiesto specificatamente il riconoscimento dell’art. 3 comma 3, mentre per altre basta il riconoscimento dell’art. 3, senza quindi la connotazione di gravità. In ogni caso il soggetto che richiede l’agevolazione deve presentare la documentazione sanitaria richiesta, ovvero i certificati della Asl per quanto riguarda l’invalidità (verbale L. 104/92) ma abbinando anche un certificato del Centro di Cura – quindi struttura pubblica – che specifica la malattia e la necessità dell’ausilio.

 

Anna Laura Rum e Vanessa Cori - Assistenti Sociali, Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus


Se hai trovato utile questa risposta, sostieni la divulgazione scientifica

Dona ora