Buonasera, sono mamma di un bambino di otto mesi affetto da fibrosi cistica atipica con mutazione T3381 su una delle due copie del gene CFTR e polimorfismo 5T/12Tg sull’altra copia. Al momento siamo seguiti dal centro fibrosi cistica. Il bambino cresce bene, deve assumere prereid e fare lavaggi nasali quotidiani. Il centro e la nostra pediatra ci hanno sconsigliato di iscriverlo all’asilo nido ma, per causa di forza maggiore, siamo costretti a farlo. Volevo chiedere se possiamo avere diritto alla legge 104 per un possibile trasferimento del mio compagno impiegato nell’esercito.
I pazienti affetti da fibrosi cistica possono vedersi riconoscere lo status di persona con handicap – Legge 104/92 art. 3 comma 1 – in virtù della situazione di svantaggio sociale che vivono a causa della disabilità o minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che li colpisce, ovvero la malattia. Anche l’Inps, attraverso le Linee Guida emanate nel 2015, specifica come nell’ambito della valutazione medico legale “ogni paziente con fibrosi cistica, a prescindere dall’età e dalla variante genetica, sia da considerarsi in ogni caso portatore di handicap in connotazione di gravità“ – Legge 104/92 art. 3 comma 3. Questo perché la minorazione, singola o plurima, riduce l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
La norma, agli artt. 21 e 33 riconosce alla persona disabile, ma anche in parte al familiare che la assiste, numerosi diritti e tra questi: la scelta della sede di lavoro, la richiesta di trasferimento, il rifiuto al trasferimento. È ovvio che nel caso del disabile minorenne, a usufruire dei benefici in ambito lavorativo sia solo il familiare lavoratore. Per questi, oltre al diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa e altri diritti ancora, vi è il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e il diritto a non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (così modificato dal comma 1 – art. 24 della L.183/10). Purtroppo, la dicitura ove possibile fa si che la disposizione si configuri come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile, pertanto l’azienda può, di fatto, produrre rifiuto motivato da ragioni di organizzazione del lavoro.