Sono una mamma che ha un bimbo (Matteo) affetto da FC recentemente sottoposto a trapianto di fegato. Io, come dipendente pubblico sono stata assunta (nelle categorie protette in quanto disabile) presso un ente pubblico locale (Comune di Gela). Poiché per assistere mio figlio che ha compiuto 10 anni ho bisogno di assentarmi dal lavoro per periodi piuttosto lunghi, considerato che:
a) ho un figlio affetto da FC, per il quale abbiamo avuto riconosciuto il beneficio della legge 104 per assistenza ai disabili;
b) io stessa sono una disabile assunta a tempo indeterminato presso ente pubblico (Comune di Gela) come categoria protetta;
volevo chiedere: 1) quanti giorni posso prendermi di permessi per poter assistere mio figlio? 2) ho qualche diritto per poter chiedere il trasferimento dall’attuale comune di Gela, dove lavoro, al comune di residenza (Niscemi) in maniera tale da potermi recare con più agibilità nel luogo di lavoro e poter meglio assistere il mio bimbo?
Ringrazio per la cortese disponibilità
Ecco come risponde il Servizio Sociale della Lega Italiana FC, cui la nostra interlocutrice ha pure inviato gli stessi quesiti, ai quali ha già ricevuto risposta.
– Quanto ai Permessi:
Quando nel nucleo familiare sono presenti più persone con disabilità grave, può essere riconosciuta al lavoratore la possibilità di cumulare più permessi al verificarsi di alcune condizioni e nel limite massimo di 3 giorni per ogni familiare con handicap (vedi circolare Inps n.211/1996,p.1).
Il lavoratore con disabilità grave che fruisce dei permessi per sè stesso può anche fruire dei permessi per assistere altre persone con disabilità grave (circolare Inps n.37/1999 e n.53/2008 p.6) mentre lo stesso lavoratore non può fruire, per lo stesso disabile e per le stesse giornate, di periodi di congedo straordinario e di permessi retribuiti dell’art.33 della L.104/92.
– Quanto alla Sede di lavoro:
La legge 104/92, che tutela i diritti delle persone disabili, prevede alcune agevolazioni sulla scelta e sul trasferimento di sede per i lavoratori disabili; tali agevolazioni sono essenzialmente e soprattutto finalizzate a ridurre i disagi della lontananza tra domicilio e sede di lavoro. Si deve però fare distinzione tra i diritti riconosciuti dai diversi articoli della legge:
> L’art. 21 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di:
. scelta prioritaria tra le sedi disponibili;
. precedenza in sede di trasferimento a domanda.
Per usufruire delle agevolazioni sono necessarie:
a. la certificazione di portatore di handicap anche non grave (art. 3 – comma 1 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso l’Azienda U.S.L. di residenza dell’interessato;
b. invalidità superiore ai 2/3 (dal 67% al 100%). Le agevolazioni di cui all’art. 21 operano solo nell’ambito della pubblica amministrazione in quanto si riferiscono specificamente alle persone assunte presso gli enti pubblici come vincitrici di concorso o ad altro titolo.
> L’art. 33 – comma 6 della legge 104/92 prevede che la persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità possa usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3 (permessi di due ore al giorno o di tre giorni al mese), ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso. Per quanto concerne il diritto della scelta della sede, a causa della specifica “ove possibile“, si tratta però di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo insindacabile. Quindi, di fatto, l’azienda si può rifiutare di accogliere la richiesta motivandolo, ad esempio, con ragioni di organizzazione del lavoro.
Per usufruire delle agevolazioni è necessario essere in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 – comma 3 della legge 104/92) rilasciata dalla apposita commissione operante presso la Azienda U.S.L. di residenza dell’interessato. Le agevolazioni di cui all’art. 33 si applicano sia al settore pubblico che alle imprese private. Infine è bene specificare che:
– il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio può valere soltanto nell’ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza – per esempio non è possibile invocare la legge 104 per essere trasferiti da una azienda U.S.L. ad un’altra o da un Comune ad un altro, in questi casi può essere utilizzato l’istituto della mobilità nella pubblica amministrazione;
– il diritto al trasferimento di sede può valere solo nel caso in cui esista il posto vacante nella sede di destinazione richiesta;
– molte pubbliche amministrazioni (per esempio scuola, guardia di finanza, ecc…) hanno ulteriormente precisato i criteri per fruire di tale agevolazione.
È comunque bene sempre verificare quanto specificamente previsto dal contratto di lavoro e dai regolamenti di categoria.