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17 Ottobre 2014

La retribuzione in caso di malattia per una persona lavoratrice con FC segue gli stessi criteri validi per tutte le patologie invalidanti

Autore: Francesca
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Io sono dipendente a tempo indeterminato in una azienda privata. Come categoria protetta causa fibrosi cistica (malattia cronica) con invalidità pari al 100%, volevo sapere se in caso di ricovero ospedaliero la legge inerente abbia validità anche per la fibrosi cistica. La legge prevede dal 1° al 3° giorno di malattia retribuzione al 100% per il 1° e 2° evento di malattia, al 66% per il 3° evento, al 50% per il 4° evento e nulla dal 5° evento in poi. Inoltre, la legge prevede che dal 4° al 20° giorno di malattia protratta la retribuzione sia del 75% per ogni evento di malattia protratta oltre il 3° giorno, di cui l’INPS paga il 50% e la ditta integra fino al 75%. Chiedo se tutto questo ha valenza oppure no per i nostri ricoveri?

Risposta

Ogni dipendere, pubblico o privato, deve fare riferimento al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro con il quale è stato assunto. Nel caso in questione, non essendoci specifiche indicazioni per la Fibrosi Cistica, si dovrebbe applicare la disciplina generale per cui valgono i principi generali stabiliti per le altre malattie invalidanti. Sarà quindi opportuno fare riferimento all’articolo specifico del CCNL applicato al caso della domanda, riguardante il trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro, nonché alle specifiche condizioni già riportate nella domanda stessa.

Dott.ssa Vanessa Cori, Assistente Sociale, Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus


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