Sei in Home . Informati . Domande e Risposte . Contrassegno speciale invalidi per parcheggio auto

17 Maggio 2013

Contrassegno speciale invalidi per parcheggio auto

Autore: Ale
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Buonasera, vorrei sapere perchè ad alcuni viene concesso il contrassegno invalidi per il parcheggio autovettura mentre ad altri no, con la “giustificazione” che non si hanno problemi motori, cosa opinabile nei momenti di alta infezione polmonare. C’è una legge a cui poter fare riferimento e chiedere “aiuto”?

Risposta

Contrassegno speciale (o tagliando arancione)

Per le “persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta” è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto “contrassegno invalidi” o meglio conosciuto come “contrassegno arancione“. Il diritto al contrassegno speciale spetta pertanto a queste specifiche categorie di invalidi: il malato FC normalmente non presenta di media tale limitazione e pertanto non rientrerebbe nella concessione di tale diritto, fatto salvo si venissero a presentare particolari periodi di aggravamento della malattia (da dimostrare). Su può provare a presentare la richiesta del contrassegno per la “momentanea difficoltà”, ad esempio un periodo in cui la persona necessita di ossigenoterapia oppure il periodo post trapianto. Il malato FC può comunque tentare di presentare la richiesta cercando di dimostrare, con certificazione medica specifica ed esaustiva, che in virtù della patologia di cui è affetto deve poter utilizzare sempre la propria autovettura. Ad esempio non deve trovarsi in ambienti affollati (mezzi pubblici), con il rischio di entrare in contatto con virus stagionali, causa di infezioni respiratorie, o ancora, non può tollerare l’affaticamento fisico nel raggiungere a piedi il Centro di Cura. Sarà poi compito dell’ufficio addetto valutare la richiesta. Il contrassegno, previsto dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (art. 381 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modificazioni), permette ai veicoli a servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi riservati. La possibilità di ottenere il “contrassegno invalidi” è stata successivamente estesa anche ai non vedenti (DPR 503/1996 art. 12 comma 3). Per il rilascio l’interessato deve rivolgersi alla propria ASL e richiedere all’ufficio medico legale la certificazione medica attestante la condizione di cui sopra. Una volta ottenuto tale certificato si dovrà presentare una richiesta al Sindaco del Comune di residenza (di solito è di competenza l’ufficio della Polizia Municipale) per il rilascio del contrassegno allegando il certificato della ASL. Il contrassegno ha validità quinquennale; allo scadere dei termini si può rinnovare presentando un certificato del proprio medico di base che confermi la persistenza delle condizioni sanitarie per le quali è stato rilasciato il contrassegno. Il contrassegno rilasciato in Italia è diverso da quello che ciascun altro Paese della Comunità rilascia, non favorendo così, purtroppo, la circolazione delle persone con disabilità. Infine, è utile ricordare che il contrassegno può essere rilasciato anche a persone che momentaneamente si trovano in condizioni di invalidità temporanea a causa di un infortunio o altro; in questo caso l’autorizzazione può essere rilasciata “a tempo determinato” a seguito della certificazione medica che attesti il periodo di durata dell’invalidità.

dott.ssa Vanessa Cori Assistente Sociale Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus


Se hai trovato utile questa risposta, sostieni la divulgazione scientifica

Dona ora