Salve, nonostante abbia letto su questo sito varie risposte, anche recenti, alle domande poste sul riconoscimento dell’invalidità, c’e’ un punto che non mi e’ chiaro: si dice che le commissioni, per legge, possono riconoscere solo l’80% o il 100% di invalidità, a seconda che non ci sia o ci sia interessamento del pancreas, variando al più di 5 punti percentuali. Ma queste commissioni “devono” o “possono” riconoscere l’invalidità in caso di diagnosi di fibrosi cistica? Per esempio, se una persona non presentasse ancora sintomi della malattia classica, ma comunque avesse le mutazioni nel corredo genetico e test del sudore e potenziali nasali positivi e gli venisse diagnosticata una “fibrosi cistica con sufficienza pancreatica”, “dovrebbero” comunque riconoscere almeno il 75% di invalidità? A buon senso, pensando all’esempio che ho riportato, risponderei che “possono”, non “devono”: di fatto, coerentemente a quanto riportate in una vecchia risposta “Le competenti commissioni in ogni caso determinano le potenzialità lavorative del soggetto”, che senso ha assegnare una qualche percentuale di invalidità a chi non ha nessun sintomo, a meno che non si ritenga per esempio necessario che debba seguire intensamente un percorso di prevenzione dei sintomi che sia intensivo? Ed in questo caso comunque obbligatoriamente secondo le percentuali di cui prima? Cordiali saluti
Le perplessità espresse dal nostro interlocutore sono comprensibili e condivisibili.
Per iniziare, due precisazioni:
1) Si sottolinea ancora una volta che nel Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 2002 – a cui le Commissioni fanno riferimento per la quantificazione della percentuale di invalidità – vengono considerate 2 fattispecie specifiche, ognuna legata a due percentuali fisse diverse, così come nuovamente riportato di seguito:
· 80% per “bronchiectasia congenita associata a mucoviscidosi” (cod. 6406)
· 100% per “fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica” (cod. 6430);
2) La potenzialità lavorativa è riferita all’attività normalmente esercitata dalla persona (o
da altre persone di analoghe condizioni quanto a sesso, età, livello di istruzione).
Qualunque sia il livello di potenzialità lavorativa, occorre precisare se, per la
conservazione di essa, è indispensabile:
– uso continuo di terapia farmacologica
– trattamenti di riabilitazione
– trattamenti chirurgici
– corsi di riqualificazione
Tornando al quesito posto, il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 – “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.” (Pubblicato nella G. U. 26 febbraio 1992, n. 47) recita testualmente:
“Nel caso di infermità unica, la percentuale di base della invalidità permanente viene espressa utilizzando, per le infermità elencate nella tabella:
a) la percentuale fissa di invalidità, quando l’infermità corrisponde, per natura e grado, esattamente alla voce tabellare (colonna “fisso”)”……..
Ed ancora nella Comunicazione Inps del 20 settembre 2010, avente per oggetto “Accertamenti di invalidità civile – implementazione dei criteri per l’accertamento diretto“: “si rammenta che nel caso di infermità espressamente prevista nella tabella si è tenuti tassativamente ad applicare la relativa percentuale”. E’ prevista la possibilità di applicare una variazione percentuale di cinque punti in più o in meno, ove si configuri una incidenza della menomazione sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto.
Dalla disamina della normativa citata, si può quindi affermare con certezza che nel caso in cui l’infermità da cui si è affetti corrisponda per natura e grado alla voce tabellare inserita nel succitato decreto ministeriale (vedi sopra le fattispecie specifiche riportate), la commissione deve obbligatoriamente riconoscere la relativa percentuale, variandola al massimo di cinque punti.
Per tutte le altre situazioni – e fra queste potrebbe rientrare la situazione prospettata dal nostro interlocutore – il condizionale è invece d’obbligo e le Commissioni a ciò preposte dovranno valutare quale percentuale attribuire. Naturalmente si ricorda sempre che – qualora non si concordi con la valutazione del verbale emesso dalle Commissioni mediche – può essere presentato ricorso di fronte al giudice ordinario nei termini di tempo previsti dalla vigente normativa.
Riferimenti normativi:
· Decreto Ministeriale – Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992: “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti” (G.U. 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.)
· Comunicazione INPS del 20 settembre 2010: “Accertamenti di invalidità civile – implementazione dei criteri per l’accertamento diretto”.