Sono una ragazza di 26 anni, affetta da fibrosi cistica. Ancora minorenne, mi venne riconosciuto un grado di invalidità pari all’80%. Percepisco pertanto da allora una pensione di invalidità. Dato che negli ultimi anni le mie condizioni di salute si sono notevolmente aggravate, mi ero chiesto se fosse possibile ottenere anche l’indennità di accompagnamento. Pongo quindi questa domanda: quali sono le condizioni necessarie (almeno) per la produzione della domanda di indennità? Qual è l’iter?
E poi, ancora: mia sorella che ha una invalidità del 100% per la stessa patologia risulta, forse, più “in regola” di me?
La ringrazio per la sua disponibilità e spero mi possa aiutare.
Al fine di ottenere una valutazione d’invalidità superiore a quella riconosciuta in precedenza, la persona – già dichiarata invalida – che attraverso successivi accertamenti medici abbia avuto riscontrato un persistente peggioramento delle condizioni cliniche, può presentare richiesta di visita di aggravamento, a prescindere dal grado di invalidità riconosciuto in precedenza.
Il modulo da compilare è lo stesso di quello normalmente utilizzato per la prima istanza di accertamento (Modulo istanza maggiorenne): in questo caso sarà necessario evidenziare o barrare (secondo i moduli utilizzati dalle diverse ASL) la casella o la dicitura AGGRAVAMENTO.
Alla domanda, che va presentata alla Commissione Medica per l’invalidità civile presso l’ASL di residenza, va allegata adeguata documentazione che certifichi – in modo circostanziato – l’avvenuto peggioramento della patologia. Possono infatti essere prese in esame dalle competenti commissioni, solo le domande corredate da documentazione sanitaria che comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente; in caso contrario le richieste non vengono esaminate.
Alla richiesta di visita va inoltre allegata fotocopia del precedente verbale di invalidità civile.
Secondo la gravità dello stato di salute, la commissione valuterà se e quale grado di percentuale di invalidità riconoscere ulteriormente. Si sottolinea che la nuova valutazione non è vincolata a quella precedente, giacché non necessariamente il nuovo punteggio di invalidità può risultare superiore.
Se si raggiunge una percentuale del 100%, si ha diritto a percepire la “pensione di invalidità” (al di sotto di questa soglia e per una percentuale compresa tra il 74% e il 99%, si ha invece diritto a un “assegno mensile di assistenza per invalidi parziali“, il cui importo mensile in realtà è lo stesso di quello erogato per la pensione, ma prevede un limite di reddito minore: euro 4.171,44 per il 2007).
Se l’invalido totale viene inoltre riconosciuto “con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o impossibilitato a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore”, si ha diritto a percepire anche “l’indennità di accompagnamento“.
Si ricorda che tale indennità, al contrario della pensione di invalidità (il cui limite di reddito personale annuo è per il 2007 di 14.256,92 euro) non è legata al reddito.
La quantificazione percentuale dell’invalidità viene effettuata riferendosi al Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 2002 e alle relative tabelle di riferimento che indicano per ciascuna menomazione o patologia un valore di riferimento.
Per la fibrosi cistica, tale Decreto ha stabilito le seguenti percentuali fisse sulla riduzione delle capacità lavorative dei soggetti affetti:
80% per “bronchiectasia congenita associata a mucoviscidosi” (cod. 6406)
100% per “fibrosi cistica del pancreas con pneumopatia cronica” (cod. 6430)
Le percentuali di invalidità indicate possono essere ridotte o aumentate dalla Commissione fino a cinque punti percentuali rispetto ai valori fissi indicati.
In linea di massima, le Commissioni Mediche assegnano l’80% ai soggetti con forme lievi di fibrosi cistica e il 100% a soggetti con forme più impegnative. Il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento per i soggetti adulti è un’evenienza possibile ma non frequente.
Per avviare le pratiche e per avere maggiori informazioni relativamente alla situazione soggettiva, è bene richiedere la collaborazione dell’Assistente Sociale, competente in materia, con cui il Centro Regionale FC di appartenenza collabora. Suggerisco, quindi, ancora una volta, di rivolgersi al proprio Centro di riferimento.
Riferimenti normativi:
Decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1994, n. 698: Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici (G.U. 22 dicembre 1994, n. 298);
Decreto Ministero della Sanità 5 febbraio 1992: Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti;
Decreto Legislativo, 23 novembre 1988, n. 509: Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della Legge 26.06.1988, n. 291 (G.U. 26 novembre1988, n. 278).