Leggendo tra le varie normative,sono rimasto abbastanza perplesso sul fatto che per poter usufruire dei benefici di Legge (permessi,congedi,ecc…),vi è la clausola “che il soggetto disabile non sia ricoverato a tempo pieno in istituto”. Vorrei sapere con certezza se per ricovero a tempo pieno si intende struttura ospedaliera oppure istituto residenziale. Motivo questa mia domanda col fatto che mia figlia di 9 anni, affetta da f.c., subisce ricoveri ospedalieri e noi genitori siamo costretti a non usufruire di permessi ma giorni di assenza dal lavoro senza retribuzione. Ringrazio e porgo distinti saluti.
La normativa vigente prevede la possibilità di usufruire di particolari permessi e congedi lavorativi per i familiari di disabili cui sia stato riconosciuto un handicap, valutato come grave dalle competenti Commissioni Mediche. Per avvalersene, tuttavia, è necessario – nel caso di minori di tre anni- che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati; per i disabili maggiori di tre anni, i permessi non vengono concessi, più genericamente, in caso di ricovero a tempo pieno.
Sull’argomento l’INPS – attraverso l’emanazione di messaggi e circolari applicative – ha diramato in questi anni una serie di istruzioni alle proprie sedi, applicabili naturalmente solo ai propri assicurati.
Per quanto riguarda la definizione di “Ricovero ….. presso Istituti Specializzati” – con i messaggi n. 228 e n. 256 del 04.01.2006, ha innanzitutto puntualizzato che è da intendersi in istituti specializzati anche il ricovero presso una qualsiasi struttura ospedaliera (anche se non legato direttamente o indirettamente all’handicap).
Per ciò che concerne poi la definizione di “ricovero a tempo pieno”, in un primo tempo, viene specificato che è da intendersi “quello in cui il disabile trascorre tutta la giornata o gran parte di essa” presso una struttura adibita all’accoglimento dei portatori di handicap e che “anche il ricovero presso una struttura ospedaliera finalizzato ad un intervento chirurgico è da considerare a tempo pieno e pertanto non dà diritto ai permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge 104/92”.
Vengono tuttavia previste eccezioni nel caso in cui:
– il richiedente assista un handicappato di tenera età (prima infanzia – ovvero età iinferiore a tre anni);
– il soggetto handicappato sia ricoverato per finalità diagnostico-terapeutiche (nel qual caso le finalità assistenziali legate all’età travalicano quelle legate all’handicap);
– la presenza della madre o del padre sia richiesta dall’ospedale per necessità effettive.
Di recente, tuttavia, con Circolare n. 90 del 23.05.2007 l’INPS ha introdotto sull’argomento alcune ulteriori precisazioni, specificando che “non dà titolo ai benefici di legge previsti il solo caso del ricovero a tempo pieno, intendendosi con tale definizione quello che si svolge per le intere 24 ore”. Sono pertanto esclusi – contrariamente a quanto precedentemente affermato nei messaggi del 2006 – i ricoveri ospedalieri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali.
Viene inoltre stabilito che i permessi possono essere concessi “nel caso di ricovero a tempo pieno finalizzato ad un intervento chirurgico (precedentemente considerato ostativo alla fruizione dei permessi dalla circolare n. 228 del 4 gennaio 2006) “oppure a scopo riabilitativo di bambini con età inferiore a tre anni con handicap grave, per il quale risulti documentato – dai sanitari della struttura ospedaliera – il bisogno di assistenza da parte di un genitore (o familiare)”.
Indipendentemente dall’età “fa inoltre eccezione il ricovero a tempo pieno di una persona con handicap grave che si trovi in coma vigile e /o in stato terminale”.
Sarà compito del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS valutare le condizioni sanitarie e la necessità di assistenza.
Riferimenti normativi:
Ass. Soc. Donatella Fogazza
Servizio Sociale Centro Fibrosi Cistica di Palermo