Da diversi anni usufruisco della legge 104 art 3 comma 3 per le cure di mio figlio FC. Per la precisione uso 1 ora al giorno su 7 lavorative, distribuite su 5 giorni. Da poco mio figlio ha iniziato la sua carriera lavorativa. Purtroppo mi è giunta notizia (non riesco a sapere se vera o falsa) che i permessi lavorativi vengono sottratti da un monte ore totale corrispondente a 2 anni. E questo monte-ore è unico, per chiunque ne usufruisca a favore della stessa persona. Quindi con sgomento mi sento in colpa per aver usato quei permessi, togliendoli a lui e alla sua vita lavorativa, e penso a quando potrebbe averne seriamente bisogno e non averne più a disposizione. È così che funziona? Un giorno mio figlio potrebbe non avere permessi l.104 perché li ho usati io? Inoltre non riesco a capire cosa significhi 2 anni. Due anni contati come? In giorni lavorativi di 8 ore, o 2 anni solari?
In effetti si fa spesso confusione tra chi può usufruire dei tre giorni di permesso mensili ex Legge 104: a volte si pensa che ad averne diritto è solo il lavoratore disabile, oppure solo il familiare, o ancora che questo diritto sia da usufruire solo ed esclusivamente nelle stesse giornate.
La Legge 104 del 1992 – legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate – è nata ed è stata pensata invece in maniera più estensiva prevedendo, tra i vari diritti e le varie tutele, il diritto a usufruire di permessi in ambito lavorativo:
Il diritto quindi è di ciascuno, l’importante è attivare il beneficio attraverso un patronato/CAF una volta ricevuto il verbale di handicap.
I giorni o le ore di permesso sono stabiliti in quota fissa ogni mese e dipendono dal tipo di contratto (se part-time o full-time e se quest’ultimo è orizzontale o verticale) per un massimo maturabile di tre giorni mensili, godibili nell’arco del mese e non cumulabili in altre mensilità se non utilizzati. Il lavoratore disabile ha diritto, qualora lo preferisse, a utilizzare la Legge 104 a ore giornaliere anziché in giornate intere e, a seconda del tipo di contratto, può godere ogni giorno di una o due ore di permesso utili a entrare più tardi o uscire prima dal posto di lavoro, consentendogli un minore carico lavorativo, una programmazione di cure e terapie quotidiane e garantendo una conciliazione tempi di vita–tempi di lavoro sicuramente migliore.
Il familiare (cosiddetto caregiver familiare) ha diritto a usufruire di tre giorni mensili, anche frazionandoli in ore, sia negli stessi giorni in cui il lavoratore disabile li usa per sé stesso (per esempio per accompagnarlo in commissioni, visite o semplicemente per fargli compagnia), sia in giornate differenti nelle quali può svolgere commissioni al suo posto.
Seppur non vi sia un obbligo di programmazione mensile dei giorni, molte aziende richiedono ai lavoratori una calendarizzazione, anche trimestrale, di quelli che potrebbero essere i giorni in cui il dipendente si assenterà, al fine di organizzare meglio turni e sostituzioni. In un’ottica di collaborazione è ipotizzabile una programmazione ipotetica, che però ricordiamo potrà sempre essere rimodulata sulla reale necessità del lavoratore qualora avesse bisogno di modificare tale calendario. Ricordiamo anche che il familiare deve usare il giorno lavorativo in permesso Legge 104 per prendersi cura e occuparsi degli interessi del disabile, e che l’azienda è autorizzata, al fine di tutelare i suoi interessi, a effettuare controlli qualora sospettasse che il lavoratore ne faccia un uso improprio. È ancora importante ricordare che recentemente (13/08/2022), sono state apportate modifiche all’art. 33 della Legge 104 con le quali è stato eliminato il principio del “referente unico” che impediva a più aventi diritto (fatta eccezione per i genitori) di fruire dei 3 giorni di permesso mensile per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave. Il diritto quindi può essere riconosciuto a più aventi diritto, che possono fruire dei permessi in via alternativa tra loro.
Il familiare può inoltre godere del congedo straordinario (Decreto Lgs.151/01 e succ. modifiche), ovvero di un’assenza dal lavoro di massimo due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, con il quale può prendersi cura del disabile riconosciuto portatore d’handicap in gravità (come da art. 3 comma 3 Legge 104/92). Questo congedo, retribuito al 100% come da ultima busta paga, può essere alternato ai permessi giornalieri Legge 104/92 e spetta, per lo stesso disabile, per un totale di due anni tra tutti gli aventi diritto. Ricordiamo comunque che questo congedo è rivolto esclusivamente al familiare (nell’ordine: coniuge/parte dell’unione civile/convivente more uxorio, genitori, fratelli-sorelle, figlio convivente, parente o affine entro il terzo grado convivente), mentre i giorni di permesso Legge 104 possono essere richiesti sia dal disabile per sé stesso che dal familiare. Non si tratta comunque in nessun modo degli stessi giorni.
I giorni del congedo straordinario possono essere usati a giorni interi, a settimane e a mesi: è pertanto ovvio che se il familiare ne usufruisce in maniera continuativa durante un mese, in quel mese saranno conteggiati anche eventuali giorni festivi e domeniche.