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22 Settembre 2009

Indennità di accompagnamento per persona con FC

Autore: Rita
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Salve, ho una pensione di invalidità: alla visita di controllo mi hanno tolto l’indennità di accompagnamento. Sono affetta da FC con ipertensione e diabete, ma non vogliono darmi l’accompagnamento. A chi devo rivolgermi? mi spetta oppure no? non faccio ossigeno.

Risposta

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali (invalidità del 100%) che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore

b) incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di

un’assistenza continua.

Se si ritiene che la gravità delle condizioni cliniche rientri nella fattispecie prevista per ottenere il riconoscimento all’erogazione dell’indennità di accompagnamento e non si concorda con la valutazione del verbale emesso dalle Commissioni mediche, può essere presentato ri­corso di fronte al giudice ordinario. Competente è il Giudice del Lavoro presso il Tribunale nel cui circondario il proponente l’azione ha la residenza. Nel procedimento che si instaura presso il giudice del lavoro il Ministero dell’Economia e delle Finanze è “litisconsorte” necessario: chi presenta l’istanza quindi dovrà chiamare in causa anche il predetto Ministero e procedere ad una doppia notifica dell’atto introduttivo (Legge 24.11.2003, n. 326 – art. 42), sia presso gli uffici dell’avvocaturadello stato, sia presso le competenti direzioni provinciali del Ministero.

Il ricorso al giudice del lavoro deve essere presentato entro e non oltre 6 mesi che decorrono dalla data di notificazione del verbale. Copia del ricorso deve essere inviata anche all’Ufficio Invalidi civili presso l’ASL competente territorialmente. Trascorsi i sei mesi dalla data di notifica l’interessato decade dal diritto di proporre ricorso. Per avviare e gestire il ricorso è consigliabile individuare un avvocato o appoggiarsi ad un patronato o ad associazioni di categoria. Se il ricorso non venisse accolto, all’interessato verrà richiesto di farsi carico delle spese legali.

Riferimenti normativi:

– Legge 11.02.1980, n. 18: “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”

– Legge 24.11.2003, n. 326: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici”

Assistente Sociale Donatella Fogazza - Centro Regionale Fibrosi Cistica di Palermo


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