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20 Marzo 2014

Ancora sull’assegno di accompagnamento

Autore: Stefano
Argomenti: Assistenza sociale
Domanda

Cari amici. 7 anni fa, previa visita presso la Commissione ad hoc, mio figlio ha ricevuto la pensione di invalidità e non l’assegno di accompagnamento. Altri genitori mi hanno informato che invece quest’ultimo spetta. E’ vero? Eventualmente, per ottenerlo devo intraprendere la via legale? Grazie per l’attenzione e per ciò che fate per tutti noi.

Risposta

L’invalidità civile e l’indennità di accompagnamento sono benefici riconosciuti ai soggetti che, a seguito di una domanda ed all’esito della visita dinanzi alla Commissione Medica per gli Invalidi Civili della Asl di residenza, ricevono il riconoscimento dello status di invalido civile (parziale o totale) ed eventualmente del sostegno economico statale pagato dall’Inps (che può essere erogato alle persone che non possono compiere gli atti quotidiani della vita, non deambulanti, che hanno bisogno di assistenza continuativa).

Il D.M. 5.02.1992 – Ministero Sanità prevede che il paziente con FC abbia diritto allo status di invalido civile con riconoscimento in quota fissa, ad oggi, dell’80% (cod. tabellare 6406) o del 100% (cod. tabellare 6430). Solo il 100% di invalidità può dare diritto all’assegno di accompagnamento.

Qualora si trattasse di minorenne, l’esito della Commissione non prevede una espressione percentuale ma la definizione di “minore con persistente difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età” e su questo valutare l’eventuale diritto all’assegno di accompagnamento.

Il diritto per il paziente FC all’assegno di accompagnamento pertanto non è stabilito da una legge specifica, ovvero la sua concessione avviene su richiesta dell’interessato ed in seguito alla valutazione della commissione medica esaminatrice, sulla base di documentazione sanitaria fornita che consenta alla Commissione di valutare e comprendere la gravità e la non autosufficienza correlata alla malattia ed all’età.

Il paziente ha il diritto di presentare la domanda ma deve attendere l’esito della pratica che, a seconda della patologia, della sua gravità e della compromissione che essa ha nella vita del richiedente, può vedere riconosciuto anche il diritto all’assegno di accompagno.

Qualora si ritenesse la valutazione della Commissione Medica inadeguata, e si fosse ancora nei termini previsti per l’avvio dell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio (ex ricorso), ovvero entro i 90 gg dal ricevimento del verbale, l’interessato, o il genitore di minore, può appellarsi a tale decisione. Se invece i tempi fossero già trascorsi, potrà presentare una nuova domanda, chiedendo di rivalutare la situazione con un aggravamento. Si vedano su questo tema parecchie domande su questo sito e in particolare quella del 05.09.13 “Invalidità civile, assegno di accompagnamento e indennità di frequenza“.

 

Dott.ssa Vanessa Cori, Assistente Sociale Lega Italiana Fibrosi Cistica Onlus


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